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Sez. L, Sentenza n. 1760 del 01/03/1985 (Rv. 439718 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE FINALE DELLA PROVA - CONSIDERAZIONI RELATIVE AL MINOR RENDIMENTO DOVUTO ALLA INVALIDITÀ - DIVIETO - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTIFICATEZZA DEL RECESSO IN ORDINE ALLA CONDUZIONE DELL'ESPERIMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439718-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE FINALE DELLA PROVA - CONSIDERAZIONI RELATIVE AL MINOR RENDIMENTO DOVUTO ALLA INVALIDITÀ - DIVIETO - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTIFICATEZZA DEL RECESSO IN ORDINE ALLA CONDUZIONE DELL'ESPERIMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

L'ammissibilità del patto di prova anche nel rapporto di lavoro instaurato per Obbligo di legge con appartenenti a categorie protette, come gli invalidi, i quali non possono essere adibiti a mansioni incompatibili con il loro stato fisico, comporta, riguardo a tali soggetti, che la valutazione finale della prova non possa essere influenzata da considerazioni relative al minor rendimento dovuto alla Invalidità, con la conseguenza che il giudice, a fronte della doglianza del lavoratore, non può esimersi dall'esaminare in concreto - sulla base delle prove acquisite o acquisibili - se il recesso del datore di lavoro sia stato giustificato da una corretta conduzione del pattuito esperimento. (V 970/84, mass n 433164; (V 1763/79, mass n 398123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)