Sez. L, Sentenza n. 4866 del 03/06/1987 (Rv. 453488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PATTO DI PROVA - LEGITTIMITÀ - FUNZIONE DELLA PROVA - RECESSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PATTO DI PROVA - LEGITTIMITÀ - FUNZIONE DELLA PROVA - RECESSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il patto di prova è ammissibile anche in relazione ai rapporti di lavoro dei soggetti assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 (sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie), siano essi invalidi (ed assimilati) o appartenenti ad altre categorie (orfani, vedove ecc.) protette, ferme, peraltro, la necessità che l'esperimento, nel caso di lavoratore invalido o minorato, sia riferibile a mansioni compatibili con il relativo stato fisico, dal quale deve prescindersi in tema di valutazione dell'esito della prova, e, in ogni caso, la sindacabilità, da parte del giudice, del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova, al fine di accertare l'esistenza di eventuali discriminazioni. (V 5546/85, mass n 442747; (V 1760/85, mass n 439718; (V 970/84, mass n 433164; (V 362/84, mass n 432610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)