diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1763 del 27/03/1979 (Rv. 398123 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE PRIVATE - PATTO DI PROVA - LEGITTIMITA - LIMITI - COMPATIBILITA DELLE MANSIONI NEL PERIODO DI PROVA CON LO STATO DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLA PROVA - CRITERI - LICENZIAMENTO IN ESITO ALLA PROVA DETERMINATO O INFLUENZATO DALLO STATO DETERMINANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - NULLITA.*
Stato
decisa il 1979-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398123-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE PRIVATE - PATTO DI PROVA - LEGITTIMITA - LIMITI - COMPATIBILITA DELLE MANSIONI NEL PERIODO DI PROVA CON LO STATO DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLA PROVA - CRITERI - LICENZIAMENTO IN ESITO ALLA PROVA DETERMINATO O INFLUENZATO DALLO STATO DETERMINANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - NULLITA.*

Le Disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'Obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalita perseguite ed al principio inderogabile della parita di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato, e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullita, accertabile anche d'ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o comunque influenzato dalle condizioni e dagli "handicap" cui l'indicata legge ricollega l'Obbligo di assunzione. (Conf 3702/77, mass n 387357; (contra 400/78, mass n 389700; (contra 232/77, mass n 383755; (contra 615/76, mass n 379260).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)