Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 12/05/1995 (Rv. 492227 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Compensi dovuti ad un farmacista convenzionato - Pagamento - Ritardo - Interessi - Decorrenza - Costituzione in mora eseguita ai sensi dell'art. 1219, primo comma, cod. civ. - Necessità-
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In caso di ritardo da parte di una unità sanitaria locale nel pagamento di compensi dovuti ad un farmacista convenzionato, non si verifica la "mora ex re" di cui agli artt. 1219, secondo comma, n. 3, e 1182, terzo comma cod. civ., perché trovano applicazione i principi della contabilità pubblica sull'effettuazione dei pagamenti presso gli uffici di tesoreria delle amministrazioni, specificamente confermati - oltre che dagli artt. 38 e 39 della legge Reg. Campania 11 novembre 1980 n. 63 - dalla legge 30 marzo 1981 n. 119 e dall'art. 5, primo comma, del D.L. 25 novembre 1989n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8. Pertanto, stante la natura "portable" del credito - gli interessi sono dovuti solo dal giorno della costituzione in mora eseguita ai sensi dell'art. 1219, primo comma, cod. civ., senza che al riguardo incida l'eventuale agevolazione della riscossione attraverso l'accreditamento della somma sul conto corrente bancario o postale del creditore. Nè ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio mensile da parte del farmacista - a norma dall'art. 10 del d.P.R. 15 settembre 1979 - delle distinte contabili riepilogative delle ricette spedite, che è funzionale all'esecuzione da parte del creditore di un onere posto a suo carico ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa ed al quale è oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, DPR 15/09/1979 num. 10, Legge Reg. Campania 11/11/1980 num. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1981 num. 119 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1989 num. 382 art. 5, Legge 25/01/1990 num. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)