Sez. 1, Sentenza n. 6042 del 29/05/1993 (Rv. 482578 - 01)
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Mora della P.A. - In genere | Regione Lazio - Unità Sanitarie Locali - Somme da rimborsare ai farmacisti - Scadenza fissata dalla legge per il rimborso - Sopravvenienza - Mora "ex re" - Configurabilità - Esclusione - Costituzione in mora - Intimazione scritta - Necessità.
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Mora della P.A. - In genere
Con riguardo alle somme che, nell'ambito della Regione Lazio, le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti, sulla base delle ricette da questi mensilmente inviate, il sopraggiungere della scadenza all'uopo fissata dall'art. 10 dell'accordo nazionale U.S.L. - Farmacisti approvato con d.P.R. 15 settembre 1979 (giorno 25 del mese di riferimento) non implica mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219 secondo comma n. 3 cod. civ., considerato che l'art. 32 della legge regionale 14 giugno 1980 n. 58, stabilendo che i pagamenti delle Unità Sanitarie vengono effettuati per il tramite di mandati tratti sulla tesoreria, esclude che i pagamenti medesimi debbano essere eseguiti al domicilio del creditore (in deroga all'art. 1182 terzo comma cod. civ.). Ne consegue che, in caso di inadempimento a detta scadenza, la costituzione in mora dell'obbligata esige l'intimazione scritta di cui al primo comma del citato art. 1219 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Lazio 14/06/1980 num. 58 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)