Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 28/03/1994 (Rv. 485959 - 01)
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Mora della P.A. - In genere | Regione Lazio - Unità Sanitarie Locali - Somme da rimborsare ai farmacisti - Scadenza fissata dalla legge per il rimborso - Sopravvenienza - Mora "ex re" - Configurabilità - Esclusione - Costituzione in mora - Intimazione scritta - Necessità.
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Mora della P.A. - In genere
Con riguardo alle somme che, nell'ambito della Regione Lazio, le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti sulla base delle distinte contabili da questi presentate ogni giorno 15 del mese, il sopraggiungere della scadenza all'uopo dall'art. 10 dell'accordo nazionale U.S.L. - Farmacisti approvato con d.P.R. del 15 settembre 1979 (giorno 25 del mese di riferimento) non implica mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219 secondo comma n. 3 cod. civ., considerato che l'art. 32 della legge regionale 14 giugno 1980 n. 58, stabilendo che i pagamenti delle Unità Sanitarie Locali vengono effettuati per il tramite di mandati tratti sulla tesoreria, esclude che i pagamenti medesimi debbano essere eseguiti al domicilio del creditore (in deroga all'art. 1182, terzo comma, cod. civ.). Ne consegue che, in caso d'inadempimento a detta scadenza a seguito della mancata disponibilità della somma dovuta presso la Tesoreria, il farmacista per la costituzione in mora dell'obbligata U.S.L. deve provvedervi con l'intimazione scritta di cui al primo comma del citato art. 1219 cod. civ., senza che possa ritenersi equivalente il pregresso inoltro della distinta contabile dei rimborsi mensili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Lazio 14/06/1980 num. 58 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)