Sez. 6, Sentenza n. 31692 del 05/06/2007 Cc. (dep. 02/08/2007) Rv. 237610 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro funzionale a futura confisca "per equivalente" ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. - Profitto costituito da denaro - Verifica che esso sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il denaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la "res" ed il reato che la legge, con l'introduzione della confisca "per equivalente, ha escluso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)