Sez. 1, Sentenza n. 13756 del 21/02/2020 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 278977 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati definiti con rito abbreviato con pene pari a trenta anni di reclusione - Applicabilità della diminuente per il rito sulla pena complessiva - Limiti.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato e sanzionati, per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - nel testo vigente sino all'aprile 2019 - con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione dell'ergastolo, la diminuente per il rito può essere calcolata sulla pena complessiva solo se la specie di pena resta immutata rispetto a quella applicata in sede di cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabile se comporta la sostituzione della reclusione con l'ergastolo, trovando applicazione in tal caso la regola generale sul limite dell'aumento della pena principale di cui all'art. 78 cod. pen. e non quella speciale di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 73 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78 com. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 12/04/2019 num. 33 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)