Sez. 1 - , Sentenza n. 21808 del 07/07/2020 Cc. (dep. 21/07/2020) Rv. 280643 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – Rideterminazione della pena – Modalità – Applicabilità della riduzione di pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito. (In motivazione la Corte ha aggiunto che analogo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patteggiamento risultino, a loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione, specificando che, in tal caso, l'aumento per il reato che in fase di cognizione era stato considerato più grave va commisurato, non alla pena stabilita come originaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 137 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)