Sez. 1, Sentenza n. 22809 del 06/05/2026 Cc. (dep. 19/06/2026) Rv. 290220-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Condanne concorrenti irrogate con più giudizi abbreviati - Pena dell’ergastolo risultante dall’applicazione dell’isolamento diurno ex art. 72, secondo comma, cod. pen. e dalla sua eliminazione per il rito - “Pena più grave” ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - Individuazione - Precisazioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di continuazione in sede esecutiva tra più reati giudicati con distinti riti abbreviati, ove in uno dei procedimenti sia stata inflitta la pena dell'ergastolo, incrementata ex art. 72 cod. pen. con l'isolamento diurno per i concorrenti reati puniti con pena superiore a 5 anni di reclusione, aggravamento infine eliso dalla diminuzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., è quella dell'ergastolo la "pena più grave" alla quale occorre fare riferimento ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per commisurare, nei limiti di cui all'art. 72, comma secondo, cod. pen., i successivi incrementi sanzionatori conseguenti al riconoscimento della continuazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)