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Sez. L, Sentenza n. 6644 del 13/06/1995 (Rv. 492826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Impugnazione del licenziamento finalizzato a detta tutela - Previa dimostrazione del requisito numerico dei dipendenti occupati - Onere probatorio del lavoratore - Limiti - Elementi di giudizio comunque acquisiti o desumibili dalla prova disposta d'ufficio - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'impugnazione del licenziamento, se finalizzata alla reintegrazione nel posto di lavoro, equivale alla richiesta di applicazione del regime della stabilità reale e cioè ad un'azione il cui fatto costitutivo, rappresentato della sussistenza del requisito numerico dei dipendenti occupati, deve essere dimostrato dal lavoratore-attore. Peraltro, al di là delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ben può la decisione comunque fondarsi su ogni elemento di giudizio comunque acquisito al processo, quale che sia la parte che l'abbia fornito, ovvero desumibile anche attraverso la prova disposta d'ufficio. (Principio affermato con riferimento ad un licenziamento intimato sotto il vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)