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Sez. L, Sentenza n. 2941 del 09/04/1990 (Rv. 466515 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO IN SOSTITUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - LIMITE - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI AL PROCESSO DA CHIUNQUE FORNITI - LEGITTIMITÀ - MANCATO ESERCIZIO DI DETTI POTERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466515-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO IN SOSTITUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - LIMITE - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI AL PROCESSO DA CHIUNQUE FORNITI - LEGITTIMITÀ - MANCATO ESERCIZIO DI DETTI POTERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il principio generale per cui l'Onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda non opera, come criterio di decisione della causa, qualora il giudice possa desumere il suo convincimento da elementi probatori già acquisiti al processo, da chiunque forniti, specie nel rito del lavoro, caratterizzato dalla notevole ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice stesso, i quali peraltro, atteso anche il loro carattere discrezionale, non si pongono in funzione sostitutiva dell'Onere suddetto, con la conseguenza che il loro mancato Esercizio, in difetto di acquisizioni siffatte, non è censurabile in Sede di legittimità, anche se del tutto immotivato ed anche se disattenda una sollecitazione della parte interessata. (V 2382/87, mass n 451560; (V 3807/82, mass n 421767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)