Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 171 del 09/01/2015 (Rv. 634246 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Termine stabilito in favore del contribuente - Carattere sostanziale - Natura indisponibile - Esclusione - Eccezione - In senso proprio - Conseguenze - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta in grado d'appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)