Sez. 5, Sentenza n. 14028 del 27/06/2011 (Rv. 618461 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Termine stabilito in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusine - Fondamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze in caso di cartella di pagamento emessa dopo la scadenza del termine di decadenza ex art.43 del d.P.R. n.600 del 1973 e di omesso rituale rilievo, da parte del contribuente, della decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa fiscale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in grado d'appello, ne discende, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la validità della cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art.43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa fiscale non sia stata ritualmente dedotta dal contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 6004 art. 43, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)