Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974 (Rv. 372005 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 345 cod proc civ, si ha domanda nuova per mutamento di causa petendi, improponibile per la prima volta in appello, ogni qual volta si introducano nel processo altre ragioni di indagine su elementi nuovi e diversi da quelli dedotti in primo grado, in guisa da modificare (per sostituzione o per ampliamento) i fatti costitutivi dell'azionato diritto, cosi alternando il tema della controversia e privando le parti della garanzia del doppio grado di giurisdizione. (V 1789'73, mass n 364750; 1745'73, mass n 364691; (V 840'73, mass n 363224; 309'73, mass n 362203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)