Sez. 1, Sentenza n. 12853 del 19/11/1999 (Rv. 531311 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Immissioni eccedenti la normale tollerabilità - Risarcimento dei danni - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
Le immissioni provenienti da un'opera pubblica possono costituire ragioni di danno indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 a condizione che nei confronti della proprietà che le subisce costituiscano fattore di danno particolare permanente superiore alla normale tollerabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)