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Sez. 1, Sentenza n. 15493 del 11/08/2004 (Rv. 575349 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Sospensione della vendita da parte del giudice delegato - Finalità - Esplicitazione dei criteri - Necessità - Omissione - Violazione di legge - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575349-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, ma la mancata esplicitazione da parte di esso, o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori -, si risolve in una violazione di legge, atteso che è lo stesso disposto dell'art. 108 legge fall. Che, a un tempo, attribuisce al giudice il suddetto potere e ne indirizza l'esercizio, attraverso il conseguimento del "giusto prezzo", verso la finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)