Sez. 1, Sentenza n. 11565 del 09/05/2008 (Rv. 603163 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Aggiudicazione - Successivo versamento del prezzo - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del giudice delegato - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di vendita immobiliare nel fallimento, il potere di sospensione del giudice delegato il quale ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento, tenuto conto delle ragioni pubblicistiche che informano la procedura - che, nell'interesse della massa dei creditori, deve tendere alla massima realizzazione delle attività - e del suo impulso officioso, ciò giustificando un'interpretazione estensiva dell'art. 108, terzo comma, legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)