Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 08/04/1997 (Rv. 503587 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE | Obbligo - Inadempienze - Conseguenze - Perdita del diritto alla indennità - Condizione - Carattere doloso dell'inadempimento - Nozione - Specifico e fraudolento intento di recar danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE
Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente - con conseguente perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 cod. proc. civ. - all'obbligo imposto dall'art. 1913 cod. civ. di dare avviso del sinistro all'assicuratore - la cui "ratio" risiede nell'esigenza di portare l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi - non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)