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Sez. 3, Sentenza n. 5435 del 11/03/2005 (Rv. 581355 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE | Obbligo - Inadempimento - Conseguenze - Perdita del diritto all'indennità - Condizione - Carattere doloso dell'inadempimento - Nozione - Specifico e fraudolento intento di recar danno all'assicuratore - Necessità. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581355-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE

Affinchè l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 primo comma cod. civ. (perdita del diritto all'indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno allo assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)