diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 03/10/1977 (Rv. 387841 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO) - INADEMPIMENTO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387841-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO) - INADEMPIMENTO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI.*

Affinche l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'Obbligo dell'avviso, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1915 primo comma cod civ (perdita del diritto all'indennita), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno allo assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato Obbligo e la cosciente volonta di non osservarlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)