Sez. 1, Sentenza n. 4327 del 28/04/1998 (Rv. 514950 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Indennità di fine rapporto lavorativo dell'altro coniuge - Maturazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Diritto ad una quota del coniuge titolare dell'assegno di divorzio non passato a nuove nozze - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987 (in virtù del quale il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge stessa, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza) è applicabile ai coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, ove l'indennità di fine rapporto sia maturata successivamente a tale momento. Infatti, secondo la teoria del "fatto compiuto", la legge nuova può essere applicata ai fatti, agli "status" ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi devono essere presi in considerazione per se stessi, prescindendo del tutto dal fatto generatore, in modo che di quest'ultimo non ne resti modificata la disciplina; sicché, ove lo "jus superveniens" incida non sul fatto generatore del diritto, ma sui suoi meri effetti, che trovano il loro normale svolgimento nel tempo, esso può essere applicato retroattivamente, con l'attribuzione "ex nunc" di effetti nuovi a fatti pregressi.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 01/01/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)