Sez. 2, Sentenza n. 17821 del 15/04/2009 Ud. (dep. 27/04/2009) Rv. 243954 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Accordo tra acquirente e cedente - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)