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Sez. 2, Sentenza n. 17821 del 15/04/2009 Ud. (dep. 27/04/2009) Rv. 243954 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Accordo tra acquirente e cedente - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243954-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)