Sez. 4, Sentenza n. 14424 del 02/02/2012 Ud. (dep. 16/04/2012) Rv. 253302 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Accordo tra acquirente e cedente - Sufficienza ai fini della consumazione del reato.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'intervenuto accordo tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', come si desume dall'interpretazione letterale dell'art. 648 cod. pen. che distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)