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Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008) Rv. 240406 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Consegna della cosa - Necessità.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240406-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. (La Corte ha precisato che in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la "traditio" della "res", l'agente risponde di tentativo di ricettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)