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Sez. 2, Sentenza n. 46899 del 07/12/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251454 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | "Traditio" della "res" - Esclusione - Accordo tra cedente ed acquirente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251454-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace - non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)