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Sez. 2, Sentenza n. 2972 del 29/03/1999 (Rv. 524690 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione degli onorari e delle spese - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Limiti del sindacato - Parametri vincolanti - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524690-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

L'art. 814 cod. proc. civ. che prevede il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e agli onorari per l'opera prestata, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente del Tribunale, il quale, pertanto, è libero di scegliere nella liquidazione del compenso i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere eventualmente come utile termine di riferimento alle tariffe di particolari categorie di professionisti o alla legge regolatrice del processo in relazione alla quale l'osservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)