Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 09/06/1989 Cc. (dep. 12/07/1989) Rv. 181803 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - RIMESSIONE IN LIBERTÀ - MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA IN CARCERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - CONDIZIONI DI SALUTE ED ESIGENZE CAUTELARI - PREVALENZA DELLE ESIGENZE DI CAUTELA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - RIMESSIONE IN LIBERTÀ - MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA IN CARCERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - CONDIZIONI DI SALUTE ED ESIGENZE CAUTELARI - PREVALENZA DELLE ESIGENZE DI CAUTELA.*
In tema di libertà personale, negli artt. 15 e 37 della legge 5 agosto 1988, n. 330 non sono state riprodotte le indicazioni concernenti le condizioni di salute, incompatibili con lo stato di detenzione, tali da determinare di per sè la "libertà provvisoria". È da ritenere quindi che i rapporti tra condizioni di salute ed esigenze cautelari sono stati ridefiniti in un'ottica diversa, nel senso che alle prime va ora attribuito valore complementare rispetto alle seconde, privilegiate in modo assoluto. L'esigenza di salute trova adeguata tutela, fermo rimanendo lo stato di detenzione, anche attraverso il ricovero in centri clinici esterni per tutto il tempo richiesto dalle necessità terapeutiche. Ne consegue che la rimessione in libertà ed il tramutamento della custodia in carcere in una delle misure ad essa alternative sono preclusi, quando il giudice ritenga sussistente ed ostative almeno una di quelle esigenze cautelari, specificamente enunciate nell'art. 253 cod. proc. pen.. (V mass n 179982; (V mass n 179415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 05/08/1988 num. 330 art. 15, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)