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Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 21/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179982 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179982-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - RILEVANZA.*

In base alla legge 5 agosto 1988 n. 330, non viene più prescritto che la rimessione in libertà sia condizionata ad uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario né che gli arresti domiciliari (o misure collaterali) vadano concesse, salvo specifiche ragioni ostative, quando le condizioni di salute siano particolarmente gravi; si richiede, invece, che lo status detentionis sia adeguato a determinate necessità processuali da salvaguardare o alle esigenze di tutela della collettività. Ne consegue che le condizioni di salute, non prese in considerazione dalla novella, devono essere esaminate solo al fine di stabilire se esse, escludendo o diminuendo la pericolosità dell'imputato, siano tali da rendere compatibile la custodia attenuata con la sufficiente garanzia delle predette esigenze cautelari.*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1988 num. 330 art. 13, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)