Sez. U, Sentenza n. 1173 del 13/11/2000 (Rv. 541595 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperativa edilizia siciliana beneficiante del contributo regionale - Norme di cui agli artt. 131 e 133 T.U. 1165/1938 - Applicabilità - Conseguenze in tema di riparto di giurisdizione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di controversie insorte tra una cooperativa operante nel settore dell'edilizia economica e popolare ed i suoi soci, il criterio discriminante va individuato nella circostanza che l'ente benefici o meno del contributo erariale, cui deve ritenersi del tutto equiparato il contributo regionale nel caso di cooperative operanti nella regione Sicilia. La norma di cui al combinato disposto degli artt. 131 e 133 T.U. n. 1165 del 1938 deve ritenersi, pertanto, applicabile, ex d.P.R. 683/1977, anche alla regione siciliana, con conseguente deroga alla giurisdizione del giudice ordinario (in favore di quella del giudice amministrativo dopo la decisione adottata dalla commissione di vigilanza) sino alla stipulazione, da parte del socio, del mutuo individuale. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente chiarito che la disposizione normativa in parola, pur dovendosi interpretare restrittivamente, purtuttavia ricomprende, nel termine "alloggi", anche gli eventuali sottotetti del manufatto destinati ai soci della cooperativa).
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)