Sez. 6, Sentenza n. 19008 del 21/04/2016 Cc. (dep. 06/05/2016) Rv. 267209 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello cautelare - Principio devolutivo - Cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
L'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. è governato dal principio devolutivo, per cui se l'indagato ha fondato la propria richiesta di revoca o sostituzione della misura solo sulla dedotta cessazione o sull'affievolimento delle esigenze cautelari e il primo giudice ha deciso sulla base di tale unico motivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con il quale il tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della questione relativa alla inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni ambientali disposte nella dimora dell'indagato, attesa la mancata deduzione del tema nella richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. e, comunque, la mancata contestazione del profilo relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)