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Sez. 4, Sentenza n. 576 del 18/12/2024 Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287322-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Questioni non sottoposte al giudice di prima istanza - Cognizione del giudice del gravame - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287322-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza, pronunciata in sede di appello cautelare reale, che aveva accolto la richiesta di dissequestro di un'aviopista, non formulata con l'istanza originaria, volta ad ottenere la mera autorizzazione all'uso temporaneo del bene da parte di terzi, ma avanzata, per la prima volta, mediante impugnazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)