Sez. 6, Sentenza n. 57262 del 29/11/2017 Cc. (dep. 21/12/2017) Rv. 272206 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Principio devolutivo - Richiesta ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 formulata per la prima volta nel corso dell'udienza camerale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In sede di appello cautelare, per la natura devolutiva del giudizio, è inammissibile la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari formulata, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la prima volta nel corso dell'udienza camerale e rimasta estranea sia alle questioni prese in esame dal giudice " a quo", sia all'atto di impugnazione proposto al tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'istituto disciplinato dall'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 ha connotazioni di assoluta autonomia rispetto alla previsione di cui all'art. 284 cod. proc. pen., alla quale sola era improntata l'originaria istanza del prevenuto, stante la radicale diversità dei presupposti che ne legittimano l'applicazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)