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Sez. 1, Sentenza n. 4499 del 23/08/1985 (Rv. 441963 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - FATTI SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - IDONEITÀ AL MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441963-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - FATTI SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - IDONEITÀ AL MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*

I fatti successivi alla separazione consensuale, che si traducano in una grave violazione dei persistenti doveri dei coniugi, tale da compromettere definitivamente ogni possibilità di riconciliazione o da arrecare nocumento alla prole, giustificano un mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale in giudiziale con pronuncia di addebitabilità a carico dell'autore di detta violazione, secondo la previsione dell'art. 151 (nuovo testo) cod. civ.. (V 3323/82, mass n 421289; (V 5796/78, mass n 396611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)