Sez. 1, Sentenza n. 2964 del 14/04/1988 (Rv. 458515 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - PUBBLICA OSTENTAZIONE DI RELAZIONE ADULTERINA - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - PUBBLICA OSTENTAZIONE DI RELAZIONE ADULTERINA - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Il comportamento di un coniuge, il quale, prima della omologazione della separazione consensuale e dopo il provvedimento presidenziale di esonero dalla convivenza, ostenti pubblicamente una propria relazione adulterina, può giustificare, su domanda dell'altro coniuge, un mutamento del titolo della separazione medesima, ancorché nel frattempo omologata, da consensuale in giudiziale con addebito, secondo la previsione dell'art. 151, nuovo testo, cod. civ., considerato che il venir meno della convivenza, e quindi dell'Obbligo di fedeltà, non osta alla configurabilità di una violazione dei persistenti doveri discendenti dal matrimonio quando l'infedeltà si traduca in Atti gravemente offensivi dell'Onere e del decoro dell'altro coniuge. (V 4499/85, mass n 441963, Cass.; (V 5796/79, mass n 395612; (V 1785/77, mass n 385513; (V 99/74, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)