Sez. 1, Sentenza n. 10512 del 07/12/1994 (Rv. 489083 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Separazione personale dei coniugi - Presupposti - Dichiarazione di addebito - Natura - Unità familiare - Cessazione - Responsabilità - Accertamento - Momento - Comportamento dei coniugi successivo alla pronuncia di separazione - Rilevanza - Sentenza di addebito successiva alla separazione - Ammissibilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
A seguito della riforma del 1975, la separazione personale dei coniugi non è più determinata dalla cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, bensì dal dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o dal grave pregiudizio per i figli, non necessariamente dipendente dalla condotta volontaria di uno o di entrambi i coniugi, e la dichiarazione di addebito, prevista dall'art. 151, secondo comma, cod. civ., si ponte come una mera variante dell'accertamento dell'improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità accessoria ed eventuale, accertabile solo se espressamente richiesta da una parte e "ove ne ricorrano le circostanze". Ne consegue che la responsabilità della cessazione dell'unità familiare può essere accertata solo contestualmente alla pronuncia di separazione e che i comportamenti dei coniugi successivi a tale pronuncia potranno eventualmente rilevare solo ai fini del mutamento delle condizioni della separazione o per la richiesta di inibitoria dell'uso del cognome ai sensi dell'art. 156 bis cod. civ. (o in sede penale), ma non potranno costituire fondamento di una sentenza di addebito successiva alla separazione, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)