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Sez. L, Sentenza n. 492 del 22/01/1979 (Rv. 396611 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SOCCOMBENZA DI UNA PARTE SUPERATA ED ASSORBITA DALLA SOCCOMBENZA DELL'ALTRA PARTE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DI QUEST'ULTIMA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELLA PRIMA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396611-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SOCCOMBENZA DI UNA PARTE SUPERATA ED ASSORBITA DALLA SOCCOMBENZA DELL'ALTRA PARTE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DI QUEST'ULTIMA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELLA PRIMA - AMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale tardiva e ammessa non solo quando sia diretta contro lo stesso capo di sentenza gia impugnato in via principale ovvero contro un capo di sentenza che con esso sia in rapporto di dipendenza o di connessione, ma anche quando la soccombenza di una parte su una qualsiasi questione sostanziale o processuale sia superata ed assorbita dalla soccombenza dell'altra parte, e quest'ultima proponga l'impugnazione in via principale; in tal caso, infatti, riemerge l'interesse a proporre impugnazione incidentale al fine di evitare che l'eventuale accoglimento della impugnazione principale importi la soccombenza a suo carico esclusivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)