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Sez. 1, Sentenza n. 5568 del 25/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206193 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti precedentemente commessi - Decorrenza dalla notifica - Esclusione della prima ordinanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206193-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Nel caso di più ordinanze che hanno disposto una misura cautelare anche per fatti diversi precedentemente commessi, i termini di custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, sempre che tra i reati ricorra una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (e cioè concorso formale, continuazione o nesso teleologico). Ne consegue che, quando tra i reati non ricorre la suddetta connessione, per fatti diversi, anche se precedentemente commessi, i termini di custodia cautelare decorrono dall'esecuzione della nuova ordinanza applicativa della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)