Sez. 1, Sentenza n. 4246 del 20/06/1997 Cc. (dep. 22/07/1997) Rv. 208334 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Applicazione della disciplina in materia di "contestazione a catena" - Fatti per i quali non sussistano le specifiche ipotesi di connessione previste dalla legge - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La disciplina stabilita dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in materia di cosiddetta "contestazione a catena" non trova applicazione, in base al testuale tenore di detta disposizione normativa, allorché, indipendentemente dal fatto che gli elementi posti a base delle ordinanze successive alla prima fossero o meno "desumibili dagli atti" già in epoca precedente, o comunque prima del rinvio a giudizio, tali elementi attengano a fatti diversi, per i quali non sussista alcuna delle specifiche ipotesi di connessione cui la norma fa riferimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)