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Sez. 6, Sentenza n. 1290 del 21/03/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208891 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Decorrenza dei termini dal primo provvedimento - Disciplina introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 - Applicabilità anche a fatti diversi ancorché non connessi ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208891-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di contestazioni "a catena", la disciplina di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., quale modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, secondo cui i termini di custodia cautelare decorrono dal primo provvedimento, è applicabile, oltre che alle contestazioni dello stesso fatto, anche a quelle relative a fatti diversi in qualsivoglia modo collegati al primo, ancorché al di fuori delle ipotesi di specifica connessione contemplate da detta norma, sempre che con riguardo a tali fatti diversi si accerti che sussistessero a disposizione dell'autorità giudiziaria, al momento della emissione del primo provvedimento, idonei indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)