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Sez. L, Sentenza n. 2799 del 21/04/1986 (Rv. 445840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - VISITE MEDICHE E DI CONTROLLO PREVISTE DALL'ART. 33 D.P.R. 19 MARZO 1956 N. 303 - EFFETTUAZIONE DA PARTE DI UN MEDICO DI FIDUCIA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - VISITE MEDICHE E DI CONTROLLO PREVISTE DALL'ART. 33 D.P.R. 19 MARZO 1956 N. 303 - EFFETTUAZIONE DA PARTE DI UN MEDICO DI FIDUCIA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Le visite mediche e di controllo previste dall'art. 33 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 in relazione alle lavorazioni industriali comportanti l'Azione di sostanze tossiche, infettanti o comunque nocive, dai cui risultati può dipendere la decisione di assunzione o di mantenimento in servizio del lavoratore, sono riconducibili alla previsione dell'art. 5 stat. Lavoratori - che ha soppresso ogni possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di un medico di fiducia per eseguire accertamenti sanitari sui lavoratori - ed altresì alla previsione dell'art. 14, terzo comma, lett. F) legge 23 dicembre 1978 n. 833 che ha devoluto alle unità sanitarie locali il compito di provvedere all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Consegue che gli accertamenti suddetti possono essere affidati alle sole strutture pubbliche e non già al medico di fabbrica, cui resta affidata soltanto quell'attività d'intervento sanitario che anche in relazione alle misure di tutela ex art. 2087 cod. civ. possono presentarsi nel luogo di lavoro. (V 2729/84, mass n 434779).*

Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 33, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 com. 3 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)