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Sez. L, Sentenza n. 5387 del 05/11/1985 (Rv. 442623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - NELLA FASE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONTROLLO DELLA ATTENDIBILITÀ DEGLI ACCERTAMENTI DEI SANITARI DI ENTI PUBBLICI O DI ISTITUTI SPECIALIZZATI DI DIRITTO PUBBLICO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVO AL SERVIZIO SANITARIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - NELLA FASE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONTROLLO DELLA ATTENDIBILITÀ DEGLI ACCERTAMENTI DEI SANITARI DI ENTI PUBBLICI O DI ISTITUTI SPECIALIZZATI DI DIRITTO PUBBLICO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVO AL SERVIZIO SANITARIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.*

L'art. 5 dello statuto dei lavoratori - che demanda il controllo dell'idoneità fisica del lavoratore ai sanitari di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico - trova applicazione anche nella fase di selezione e valutazione degli aspiranti alla assunzione, fase che precede la Costituzione del rapporto di lavoro, fermo restando il potere-dovere del giudice di merito di controllare l'attendibilità degli accertamenti fatti dai sanitari predetti, avvalendosi anche dei poteri istruttori che gli conferisce il nuovo rito del lavoro, in quanto deve escludersi che la norma citata - la quale ha inteso garantire l'imparzialità della valutazione tecnica affidandola ad organi pubblici - abbia attribuito a dette indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria. (nella specie la S.C. ha tra l'altro ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito secondo cui il servizio sanitario delle ferrovie dello stato rientrava tra gli organi pubblici contemplati dall'art. 5 citato). (V 2572/85, mass n 440379; (V 5969/82, mass n 433716; (V 1421/81, mass n 412062).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)