Sez. 2, Sentenza n. 5271 del 05/12/1977 (Rv. 388924 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - VENDITA ALL'INCANTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DI ALCUNO DEI CONDIVIDENTI - CONSEGUENZE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI DISPORRE L'ATTRIBUZIONE - CRITERI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - VENDITA ALL'INCANTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DI ALCUNO DEI CONDIVIDENTI - CONSEGUENZE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI DISPORRE L'ATTRIBUZIONE - CRITERI.*
Ai sensi dell'art 720 cod civ, la vendita all'incanto di un immobile non divisibile, in Sede di scioglimento della comunione ereditaria o volontaria, e consentita solo se nessuno dei condividenti ne chieda l'attribuzione per l'intero. In caso contrario, ancorche si tratti di bene costituente l'unico oggetto della comunione, il giudice ha il potere-dovere di disporre detta assegnazione, preferendo il richiedente con quota maggiore, secondo il criterio di massima fissato dalla citata norma, ovvero, quando questo criterio si riveli non decisivo o non applicabile, come nell'ipotesi di quote uguali, valutando ogni altra ragione di opportunita e convenienza. (V 1407/73, mass nn 364101 e 364102; (V 3310/69, mass n 343359; (V 2117/66, mass n 324127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)