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Sez. 2, Sentenza n. 3310 del 14/10/1969 (Rv. 343359 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - DIVISIONE EREDITARIA - SCELTA TRA ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE AD UN COEREDE O AD UN GRUPPO DI COEREDI OPPURE VENDITA ALL'INCANTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - SCELTA DEL CONDIVIDENTE CUI ASSEGNARE IL BENE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343359-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - DIVISIONE EREDITARIA - SCELTA TRA ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE AD UN COEREDE O AD UN GRUPPO DI COEREDI OPPURE VENDITA ALL'INCANTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - SCELTA DEL CONDIVIDENTE CUI ASSEGNARE IL BENE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO.*

In ipotesi che nella eredita vi siano immobili non comodamente divisibili, l'art 720 cod civ, in deroga al principio generale dell'art 718, che attribuisce a ciascun coerede il diritto ai beni in natura, secondo le norme stabilite negli articoli 726 e 727, prevede due soluzioni la attribuzione preferibilmente ad uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore, od ad un gruppo di coeredi, che la richiedano congiuntamente, con addebito della eccedenza, ovvero - in caso di rifiuto di tutti i coeredi a detta soluzione- la vendita all'incanto. Il giudice nell'Esercizio del potere di attribuzione ad un coerede dell'immobile non comodamente divisibile deve seguire criteri di opportunita ed ha l'Obbligo, in caso di piu richiedenti, di indicare i motivi per i quali abbia preferito l'uno piuttosto che l'altro. (V 8-69 massima n 337788 1922-68 massima n 333920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)