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Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 29/07/1966 (Rv. 324127 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IN GENERE - COMODA DIVISIBILITA - NOZIONE - ASSE EREDITARIO COMPRENDENTE UN SOLO IMMOBILE - VARIE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1966-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324127-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IN GENERE - COMODA DIVISIBILITA - NOZIONE - ASSE EREDITARIO COMPRENDENTE UN SOLO IMMOBILE - VARIE IPOTESI.*

Il concetto della comoda divisibilita, fissato dall'art.720 cod.civ. deve intendersi nel senso della possibilita della ripartizione del bene comune senza spese rilevanti, senza pregiudizio per il suo originario valore economico e senza dovere imporre al cespite frazionato, per il suo godimento, eccessivi pesi, servitu o limitazioni. Riguardo alla sostanza ereditaria immobiliare, poi, ai fini della comoda divisibilita, non ci si puo basare esclusivamente sulla natura e sulla destinazione degli immobili, ma - e soprattutto - bisogna tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. In particolare, quando l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sara comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potra averne una parte, anche se di valore inferiore alla quota di sua spettanza salvo, in questa ipotesi, ad attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio, ovvero, se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti corrispondenti al numero e alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote, giacche, in questo caso, la divisione e resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile. Quando, pero, della comunione facciano parte piu immobili che, seppure isolatamente considerati, non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote degli eredi, ma consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni dei condividenti in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili dell'eredita, non puo piu farsi questione di indivisibilita o di non comoda divisibilita, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote ereditarie con la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione ereditaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)