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Sez. 2, Sentenza n. 5625 del 09/06/1990 (Rv. 467610 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - APPREZZAMENTO SULL'ECCESSIVITÀ DELL'IMPORTO E SULLA MISURA DELLA RIDUZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467610-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - APPREZZAMENTO SULL'ECCESSIVITÀ DELL'IMPORTO E SULLA MISURA DELLA RIDUZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è censurabile in Sede di legittimità, ove correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito. (Conf 104/81, mass n 410496; (Conf 3748/75, mass n 377948).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)