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Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 05/02/1988 (Rv. 457423 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457423-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*

In tema di riscatto agrario, l'articolo unico della legge n. 2 del 1979 il quale contiene l'interpretazione autentica dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e trova quindi applicazione anche nei giudizi in corso - stabilisce che in caso di controversia il termine di tre mesi per il rimborso del prezzo all'acquirente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto e non dalla manifestazione di volontà di esercitare tale diritto. Ne consegue che al terzo retrattato non spettano gli interessi compensativi, né la rivalutazione monetaria sul prezzo con riguardo al periodo dalla stipulazione della compravendita al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del diritto di riscatto. (Conf 6792/87, mass n 454995; (Conf 5950/84, mass n 437615; (Conf 177/84, mass n 432428; (Conf 1405/83, mass n 426227).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)