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Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 18/09/1986 (Rv. 448154 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448154-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*

Nel caso di Esercizio del diritto di riscatto agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il prezzo da rimborsare all'acquirente costituisce debito di valuta e, come tale, non è passibile di aumento per effetto della svalutazione monetaria verificatasi dopo la stipulazione della compravendita tra proprietario e terzo. (Conf 177/84, mass n 432428; (Conf 1405/83, mass n 426227).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)