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Sez. 3, Sentenza n. 1826 del 13/02/1993 (Rv. 480894 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Interesse all'impugnazione | Dichiarazione di estinzione del processo - Impugnazione - Interesse ad impugnare - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480894-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Interesse all'impugnazione

Quando il provvedimento del giudice non si risolve in una decisione di merito che riconosca o neghi l'esistenza del diritto azionato, ma si limiti alla mera dichiarazione di estinzione del processo, l'interesse ad impugnare deve essere determinato non in base al dato formale della soccombenza, intesa come rapporto tra contenuto della decisione e domanda della parte, ma con riferimento all'effetto pratico della decisione impugnata ed in relazione al pregiudizio che può essere arrecato alla parte del passaggio in giudicato di tale decisione (nella specie, si è riconosciuto l'interesse della parte che aveva rinunciato agli atti del processo esecutivo ad impugnare la sentenza che ha accolto il reclamo contro l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in seguito alla predetta rinuncia, rilevandosi che solo in seguito alla estinzione avrebbe acquistato pratica utilità un successivo pignoramento eseguito dal rinunciante sui medesimi beni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)