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Sez. 5, Sentenza n. 6546 del 02/04/2004 (Rv. 571795 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Presupposto - Soccombenza sostanziale - Rilevanza - Conformità tra conclusioni rassegnate dalla parte e decisione - Carattere ostativo - Esclusione - Fattispecie in tema di erronea adesione a richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere in primo grado.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571795-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Il principio di cui all'art. 100 cod. proc. civ. si applica anche al giudizio di impugnazione, con riferimento al quale l'interesse si desume, peraltro, dall'utilità giuridica connessa (per l'impugnante) all'eventuale accoglimento del gravame, alla luce della sua sostanziale soccombenza nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata, e non già come mera divergenza tra quelle statuizioni e le conclusioni rassegnate dallo stesso impugnante (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui non era stata ritenuto preclusivo dell'appello proposto dal competente ufficio tributario la circostanza che questo avesse chiesto in primo grado, sulla base di un presupposto di fatto in realtà erroneo, la cessazione della materia del contendere riconoscendo espressamente la fondatezza della domanda di rimborso del contribuente, rimborso, in realtà, non dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)